LA NORMATIVA UE: PASSAPORTO, MICROCHIP, ESAMI

Dal 1° Ottobre 2004 tutti i cani, gatti e furetti che debbono essere movimentati al seguito di viaggiatori in ambito comunitario ed in provenienza dai Paesi terzi debbono :

*essere muniti di passaporto come da Regolamento (CE) 998/2003 

*essere identificati tramite sistema elettronico (trasponditore-microchip)

*essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità

Gli Stati membri possono autorizzare la movimentazione in ambito comunitario dei cani gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi, non vaccinati, purchè siano muniti di passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.

LA NORMATIVA

Il 1 ottobre 2004 è entrata ufficialmente in vigore la normativa riguardante la movimentazione, a fini non commerciali, di cani, gatti e furetti a seguito del proprietario.

Le principali fonti normative europee sono:

 

1. Regolamento (CE) n. 998/2003 del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e successive modifiche;

2. Decisione 2003/803/CE del 26 novembre 2003 che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti, furetti;

3. Decisione 2004/203/CE del 18 febbraio 2004 che stabilisce un modello di certificato sanitario per motivi di carattere non commerciale di cani, gatti e furetti proveenienti da Paesi extraeuropei ed europei non membri dell' Unione Europea;

4. Decisione 2004/301/CE del 30 marzo 2004 che deroga alle decisioni 2003/803/CE con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti;

5. Decisione della Commisione del 2 febbraio 2005 che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica;

6. Nota del Ministero della Salute del27 ottobre 2004 Applicazione del Regolamento 998/2003/CE "Movimentazione Intracomunitaria di cani, gatti e furetti di età inferiore ai tre mesi".

 

IL RILASCIO

Tali norme prevedono l’utilizzo del passaporto quale documento ufficiale necessario alla movimentazione all’interno della Comunità Europea di cani, gatti e furetti, e, disciplinando anche la loro introduzione e reintroduzione dai paesi terzi. Il Ministero della Salute, fissati i principi basilari comuni, ha demandato ad ogni Regione piena autonomia organizzativa e gestionale nell’agosto 2004. La Regione Marche ha emanato le prime disposizioni applicative sensibilizzando i rispettivi Servizi Veterinari Sanità Animale di ciascuna Z.T. dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

Il passaporto è costituito da 11 sezioni e viene rilasciato dal Servizio Veterinario Sanità Animale della Z.T. dove viene detenuto l’animale. Tale documento riveste carattere di ufficialità ed unicità e riporta su ciascuna pagina le iniziali del Paese Membro, il codice della Regione di appartenenza ed un numero progressivo.

Oltre alle sezioni relative ai dati anagrafici del cane e del domicilio del proprietario, sono presenti delle aree dove riportare le avvenute vaccinazioni antirabbiche, i trattamenti effettuati per la profilassi dell’echinococcosi e delle zecche.

Una volta rilasciato, il documento viene registrato nella Banca Dati Regionale aggiornata in tempo reale. La Regione Marche, per rendere più capillare la diffusione del passaporto ha concesso la possibilità di validare questa certificazione anche ai Veterinari Liberi Professionisti già convenzionati per l’applicazione dei microchip.

La validità del documento è annuale; condizione essenziale per il suo rilascio è che gli animali siano regolarmente identificati (microchip o tatuaggio), iscritti all’anagrafe canina regionale e vaccinati nei confronti della rabbia da almeno 21 gg; per i cani ed i gatti che vengono trasportati in Irlanda, Regno Unito, Malta, Svezia, Norvegia e Islanda è richiesta la titolazione anticorpale nei confronti di quest’ultima malattia.

a cura del Dott. Roberto Giordani e Dott. Matteo Violini

Asur - Zona Territoriale n.7 - Ancona

Servizio Veterinario - Sanità Animale

 

 

LE NUOVE REGOLE

Movimentazione dei cani, gatti e furetti, al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione Europea

Dal 1o ottobre 2004 entra in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione Europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea dei cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.

La nuova normativa comunitaria riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea, è possibile alle seguenti condizioni. 

*       Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato membro dell’Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di destinazione.
Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.
Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo per l’echinococco, che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell’arrivo in Finlandia degli animali.

In relazione a questo particolare aspetto ulteriori informazioni possono essere acquisite dal sito del Ministero dell'Agricoltura e Foreste della Finlandia. ­

Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l’introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l’animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente.

*       I cani e i gatti movimentati al seguito dei viaggiatori verso la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.
Nel passaporto dell’animale deve essere attestata , da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente, l’esecuzione :

1.    della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;

2.    l’esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della titolazione(esame del sangue), con esiti favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml ), degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; si precisa che il campione di sangue per l’esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall’animale, da parte di un veterinario, dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l’Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l’introduzione in Svezia.

I laboratori riconosciuti in Italia sono

3.    Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Via Romea 14\A
35020 Legnano ( PD)

4.    Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario
64100 Teramo 

5.    Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova 1411
00178 Roma Capannelle

Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.

Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonché l’avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le norme nazionali.

Si ricorda che l’introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 998\2003 ( 2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del PET TRAVEL SCHEME di cui all’apposita sezione del sito del Ministero della salute “ Viaggiare con gli animali “; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.

E’ vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.

Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, anche i seguenti siti per ulteriori informazioni:

6.    Irlanda

7.    Svezia

8.    Gran Bretagna 

9.    Malta 

 

*       Norme comuni per la movimentazione verso tutti gli stati membri
Dopo il 1° ottobre 2004 potranno essere movimentati dall’Italia verso gli altri Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili , cani, gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello della decisione 2003\803 CEE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata della efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria.

 

IL PASSAPORTO  

Il passaporto ha una forma tipografica standard ed ogni pagina deve riportare il numero di passaporto così composto: codice ISO dello Stato, codice ISTAT della Regione, numero progressivo di nove cifre individuato secondo le modalità di ciascuna Regione.

Il passaporto, prodotto dalle Regioni, è redatto in lingua italiana ed inglese e comprende le pagine relative:

*       alla copertina di colore blu;

*       all’identificazione e descrizione dell’animale e alle generalità del proprietario;

*       alla vaccinazione antirabbica;

*       alla titolazione degli anticorpi contro la rabbia (solo per Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta);

*       agli eventuali trattamenti antiparassitari contro le zecche e l’Echinococco (ove richiesti) ;

*       alla visita clinica (ove richiesta);

*       alle altre eventuali vaccinazioni;

*       alla legalizzazione.

Coloro che sono interessati al rilascio del passaporto per i propri cani, gatti o furetti debbono farne richiesta al il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio che provvede al rilascio del relativo documento.
Il passaporto, vale anche ai fini del rientro dell’animale dai Paesi terzi.

 

TRASPONDITORE (MICROCHIP)

Tutti i cani, gatti e furetti che devono essere movimentati in ambito Comunitario devono essere identificati tramite applicazione di microchip.

Durante un periodo di transizione di otto anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli animali già identificati con tatuaggio leggibile, che comunque va riportato sul passaporto, potranno essere movimentati nei paesi Comunitari anche senza microchip, salvo che il Paese di arrivo (Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta) non pretenda l’identificazione con microchip.

Microchip
Il microchip è un dispositivo permanente di identificazione che deve essere applicato sotto la pelle dell’animale. A tale proposito si raccomanda che venga usato il tipo di microchip conforme alla norma ISO (International Standards Organisation) 11784 o all’Allegato A della Norma ISO 11785.
Possono, tuttavia, essere utilizzati anche microchip diversi da quelli indicati, ma in tal caso il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore (fornire il lettore adatto). Il numero di microchip dovrà essere riportato sul passaporto nella pagina relativa alla identificazione dell’animale, dove verrà specificato anche data di impianto e localizzazione del microchip.